Nuova modalità di tenuta dei registri Iva con sistemi elettronici
21/12/2017
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017 della legge 4 dicembre 2017 n.172 di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148, è stato aggiunto il comma 4-quater all’art.7 del decreto legge 10 giugno 1994 n. 357 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489), che introduce una rilevante novità in tema di tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva acquisti e vendite.
I commi 4-ter e 4-quater dell’art.7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, ad oggi testualmente riportano:
“4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
Per comprendere a pieno la nuova disposizione contenuta nel nuovo comma 4-quater è necessario rilevare almeno i seguenti aspetti:
L’obiettivo quindi del nuovo comma 4-quater è probabilmente quello di semplificare la tenuta dei registri Iva acquisti e vendite delle imprese in regime di contabilità ordinaria, dato appunto che per quelle in regime di contabilità semplificata i suddetti registri saranno del tutto eliminati con l’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 2019. L’Agenzia delle Entrate infatti, memorizzando nei server di Sogei Spa i dati contenuti nelle fatture elettroniche XML che i soggetti Iva dovranno obbligatoriamente far transitare dal sistema di interscambio, ha in pratica già nella propria disponibilità i medesimi dati contenute nei registri Iva acquisti e vendite, e quindi ai contribuenti è stato concessa la sola tenuta (e non più la conservazione), purché stampati in fase di accesso o verifica.
E’ però necessario rilevare che la suddetta semplificazione ha valenza nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria, dato che a norma dell’art. 2220 del codice civile la conservazione dei registri Iva vendite ed acquisti continua ad essere un obbligo:
“Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagine, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti”.
Nella sostanza quindi, considerando appunto che l’art. 2220 del codice civile richiede espressamente una conservazione cartacea oppure digitale delle scritture contabili, si suggerisce di continuare a conservare regolarmente i registri Iva vendite ed acquisti adottando una conservazione digitale conforme alle disposizioni di cui al DMEF 17 giugno 2014 e DPCM 3 dicembre 2013.
Fonte: sistemiamolitalia.it
I commi 4-ter e 4-quater dell’art.7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, ad oggi testualmente riportano:
“4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
Per comprendere a pieno la nuova disposizione contenuta nel nuovo comma 4-quater è necessario rilevare almeno i seguenti aspetti:
- La nuova norma si applica ai soli registri Iva delle fatture di acquisto e di vendita
- Si tratta di sola tenuta e non anche di conservazione
- Contabilità tenuta con sistemi elettronici e non più meccanografici
L’obiettivo quindi del nuovo comma 4-quater è probabilmente quello di semplificare la tenuta dei registri Iva acquisti e vendite delle imprese in regime di contabilità ordinaria, dato appunto che per quelle in regime di contabilità semplificata i suddetti registri saranno del tutto eliminati con l’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 2019. L’Agenzia delle Entrate infatti, memorizzando nei server di Sogei Spa i dati contenuti nelle fatture elettroniche XML che i soggetti Iva dovranno obbligatoriamente far transitare dal sistema di interscambio, ha in pratica già nella propria disponibilità i medesimi dati contenute nei registri Iva acquisti e vendite, e quindi ai contribuenti è stato concessa la sola tenuta (e non più la conservazione), purché stampati in fase di accesso o verifica.
E’ però necessario rilevare che la suddetta semplificazione ha valenza nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria, dato che a norma dell’art. 2220 del codice civile la conservazione dei registri Iva vendite ed acquisti continua ad essere un obbligo:
“Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagine, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti”.
Nella sostanza quindi, considerando appunto che l’art. 2220 del codice civile richiede espressamente una conservazione cartacea oppure digitale delle scritture contabili, si suggerisce di continuare a conservare regolarmente i registri Iva vendite ed acquisti adottando una conservazione digitale conforme alle disposizioni di cui al DMEF 17 giugno 2014 e DPCM 3 dicembre 2013.
Fonte: sistemiamolitalia.it