DUL Buoni pasto: cumulabili fino a 8 e molto più “spendibili”

28/09/2017
Le prestazioni sostitutive di mensa non concorrono a formare il reddito fino a 5,29 euro al giorno, o fino a 7,00 euro nel caso di buoni “elettronici”: a tale proposito vanno evidenziate le novità del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, entrato in vigore il 9 settembre, che ha ridefinito gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa con i buoni pasto, le loro caratteristiche e le regole per la cumulabilità.


Premesso che il decreto contiene le definizioni di buono pasto (documento, anche elettronico, che attribuisce il diritto al servizio sostitutivo di mensa per il valore facciale); di cliente (datore che acquista i buoni per erogare il servizio sostitutivo di mensa ai lavoratori); e di titolare, identificato nel dipendente, a tempo pieno o parziale (anche se non è prevista una pausa per il pasto), o collaboratore non subordinato, cui sono assegnati i buoni, titolato a usarli; la novità più importanti riguardano gli esercizi abilitati a erogare il servizio sostitutivo di mensa, ossia quelli presso cui i buoni possono essere spesi e il fatto che tali buoni:

a) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8, né commercializzabili o convertibili in denaro, e sono utilizzabili solo dal titolare;

b) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
 

Negli esercizi convenzionati, sono inclusi tutti i soggetti che esercitano la somministrazione di alimenti e bevande; l’attività di mensa aziendale e interaziendale; la vendita al dettaglio, in sede fissa e su area pubblica, di prodotti del settore merceologico alimentare; la vendita al dettaglio nei locali di produzione o attigui dei prodotti alimentari; la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto di prodotti dei fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici agricole; nell’attività di agriturismo: la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, nella propria azienda; nell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, da parte di imprenditori ittici; la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione dei soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.


Fonte: sistemiamolitalia.it